Accesso Civico
Come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti e informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia omessa loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.
L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale e quanto richiesto.